REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ MUTUALISTICHE
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 24 dello Statuto sociale
Art. 1 – Ammissione dei Soci
1.1 Possono chiedere l’ammissione alla Società tutti i cittadini della Repubblica Italiana o i cittadini stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto l’età di 18 anni.
1.2 Per l’ammissione alla Società, l’aspirante Socio deve sottoscrivere la domanda di ammissione con il relativo impegno a versare il contributo associativo annuo di 20 euro. Il contributo associativo deve essere versato per intero e in un’unica soluzione.
1.3 Il contributo associativo potrà subire adeguamenti in base all’andamento delle prestazioni e sussidi erogati e alla gestione mutualistica. Tale adeguamento deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della delibera.
1.4 Il Consiglio di Amministrazione, se accetta la domanda di ammissione, iscrive il nuovo Socio, e prende nota dei suoi familiari residenti, nel libro dei Soci, previo versamento del contributo associativo da parte del Socio, e l’iscrizione decorre dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Se il Consiglio di Amministrazione non accetta la domanda, deve inviare all’aspirante Socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una comunicazione contenente le motivazioni di tale diniego.
1.5 Il diritto alle prestazioni e ai sussidi mutualistici si intende rinnovato senza soluzione di continuità qualora il Socio provveda al versamento del contributo associativo, per intero e in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza.
Art. 2 – Ritardo nel pagamento del contributo associativo – Morosità
2.1 La Società non è tenuta ad avvisare i Soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi.
2.2 L’adesione si intende rinnovata di anno in anno (1° gennaio – 31 dicembre) ove non intervenga revoca per iscritto del Socio entro il 30 settembre dell’anno precedente. Il Socio è pertanto tenuto a continuare il versamento del contributo annuo nei termini temporali stabiliti all’art. 1 del presente Regolamento. In difetto, il Socio viene ritenuto moroso.
2.3 Il versamento del contributo associativo avviene di norma presso la sede sociale di Via Priori, 32 a Perugia dove il Socio potrà ritirare la tessera sociale, dove sono annotati i suoi familiari residenti. La Società potrà decidere di prevedere il versamento del contributo associativo anche mediante bonifico su c/c bancario. In questo ultimo caso il contributo beneficerà della detraibilità fiscale a norma di legge.
2.4 Il Socio moroso perde il diritto all’erogazione delle prestazioni e dei sussidi previsti. Qualora provveda a sanare interamente la morosità entro 180 giorni, il Socio può ripristinare il diritto all’erogazione delle prestazioni e dei sussidi unicamente per gli eventi verificatisi dopo la sanatoria. Qualora la morosità superi i 180 giorni, il Socio decade ipso iure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei Soci.
Art. 3 – Sussidio di decesso – Diritto e suo importo
3.1 Nel caso di decesso del Socio o del familiare del Socio, al/i familiare/i superstite/i o, in mancanza, ai figli eredi legittimi, spetta un contributo economico nella misura di 300 euro una tantum.
3.2 Per acquisire il diritto al sussidio, devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione del Socio. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto a infortunio.
3.3 Per accedere all’erogazione del sussidio, entro 120 giorni dalla data del decesso gli eredi (coniuge e/o figli) dovranno presentare alla Società i seguenti documenti:
– certificato di decesso del Socio o dei familiari residenti del Socio,
– certificazione, ove necessario, attestante che la causa del decesso è dovuta a infortunio,
– atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante gli eredi legittimi.
Art. 4 – Sussidio di malattia – Diritto e suo importo
4.1 Al Socio, e ai suoi familiari residenti, viene corrisposto un sussidio a titolo di ristoro una tantum pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per se stesso e documentate, relative a visite specialistiche e/o esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio e/o di trattamenti fisioterapici effettuati presso il Servizio Sanitario Nazionale (ticket) nell’anno solare. Il sussidio è erogato una sola volta nell’arco dell’anno solare e fino a un massimo di 100 euro.
4.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico o la visita sono dovuti a infortunio.
4.3 Ai fini dell’erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l’apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui egli ha maturato il diritto, allegando copia della/e ricevuta/e del o dei ticket versati al Servizio Sanitario Nazionale a partire dall’acquisizione del diritto al sussidio secondo quanto specificato al precedente comma 4.2.
Art. 5 – Sussidio per prestazioni Oculistiche, Dentistiche e Psicologiche
5.1 Al Socio viene corrisposto un sussidio a titolo di ristoro una tantum pari al 30% delle spese complessivamente sostenute e documentate per se stesso e per i familiari residenti annotati nella tessera , relative a visite specialistiche e/o esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio effettuati presso il Servizio Sanitario Nazionale (ticket) o anche presso strutture private (fatture) nell’anno solare inerenti le specialità oculistiche, dentistiche, compresa l’igiene dentale, e psicologiche. Il sussidio è erogato una sola volta nell’arco dell’anno solare e fino a un massimo di 100 euro.
5.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi 180 giorni dalla data di iscrizione. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico o la visita sono dovuti a infortunio.
5.3 Ai fini dell’erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l’apposita domanda entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui egli ha maturato il diritto, allegando copia della/e ricevuta/e del o dei ticket versati al Servizio Sanitario Nazionale a partire dall’acquisizione del diritto al sussidio secondo quanto specificato al precedente comma 4.2.
Art. 6 – Sussidio per disagio economico – Diritto e suo importo
6.1 Al Socio che si trovi in condizioni di grave disagio economico a seguito dell’improvvisa e involontaria perdita del reddito da lavoro verrà corrisposto un contributo economico una tantum fino a un massimo di 1.000 euro.
6.2 Per acquisire il diritto al sussidio devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione.
6.3 Ai fini dell’erogazione del sussidio il Socio dovrà compilare e presentare alla Società l’apposita domanda corredata dalla documentazione idonea ad attestare la perdita del reddito da lavoro e ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno ai fini della verifica del diritto.
6.4 La domanda di sussidio dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla perdita del lavoro.
6.5 Dal diritto al sussidio è escluso il pensionamento e il licenziamento volontario.
Art. 7 – Sussidio per natalità
7.1 Al Socio in caso di nuova natalità spetta un contributo economico nella misura di 250 euro una tantum.
7.2 Per acquisire il diritto al sussidio, devono essere trascorsi almeno 365 giorni dalla data di iscrizione del Socio.
7.3 Per accedere all’erogazione del sussidio, entro 120 giorni dalla data della nascita del figlio dovranno presentare alla Società i seguenti documenti:
– certificato di nascita,
Art. 8– Accesso alle convenzioni sanitarie
Il Socio, per sé stesso e per i familiari residenti, può usufruire, mediante l’esibizione della tessera sociale in corso di validità per l’anno di riferimento, delle convenzioni sanitarie a tariffario agevolato stipulate con le strutture sanitarie e i professionisti sanitari, in Umbria e in tutto il territorio nazionale, dalla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria-FIMIV alla quale la Società aderisce. Le convenzioni sono reperibili sul sito www.fimiv.it.
Art. 9 – Partecipazione alle attività di Prevenzione, Inclusione e Protezione delle fragilità
9.1 La Società organizza le seguenti attività educative e culturali dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici:
– attività motoria leggera finalizzata al mantenimento del benessere e dell’autonomia fisica,
– alfabetizzazione digitale finalizzata all’inclusione sociale e all’esercizio cognitivo,
– interventi interattivi e intergenerazionali tra anziani e giovani finalizzati al mantenimento del benessere psico-fisico ed anche alla stimolazione cognitiva.
Le suddette attività potranno essere implementate per tipologia e tempi di svolgimento in base alla partecipazione e alle richieste dei Soci.
9.2 La Società intende promuovere altresì iniziative di informazione aperte a tutti i cittadini, anche in rete con altri enti del territorio, sul decadimento cognitivo e altre fragilità nelle persone anziane per ridurre lo stigma della diversità ed essere di supporto alle loro famiglie.
9.3 Possono accedere alle attività di cui al comma 9.1 i Soci e i familiari residenti, purché in regola con il versamento del contributo associativo di cui all’art. 1.2, mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di partecipazione.
9.4 Al Socio partecipante è richiesto il conferimento di un contributo aggiuntivo al contributo associativo a titolo di copertura delle spese sostenute dalla Società per l’organizzazione delle attività mutualistiche istituzionali di cui al comma 9.1. L’importo del contributo aggiuntivo è fissato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 4 dello Statuto, sulla base dell’andamento delle adesioni e dell’ammontare delle spese di gestione sostenute per lo svolgimento delle precitate attività, e sarà portato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci contestualmente al bilancio di esercizio.
9.5 Il versamento del contributo aggiuntivo avviene presso la sede sociale di Perugia – Via dei Priori, 32 con cadenza mensile o altrimenti determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 – Disposizioni generali sulle prestazioni e i sussidi
10.1 Le prestazioni e i sussidi erogabili dalla Società potranno essere aumentati o diminuiti di anno in anno sulla base dell’andamento della gestione mutualistica, su proposta del Consiglio di amministrazione e relativa delibera dell’Assemblea dei Soci.
Art. 11 – Diritti e doveri del Socio
11.1 Il Socio deve attenersi a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche nonché alle delibere assunte dai competenti organi statutari inerenti al rapporto associativo, disponibili in visione presso la sede della Società. All’atto della domanda di adesione, l’aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento delle attività mutualistiche.
11.2 Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi, tutti i Soci devono notificare, all’atto dell’iscrizione, le proprie generalità e la propria residenza. Nel caso di variazione della residenza deve prodursi idonea dichiarazione, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione. Nel caso in cui il Socio non ottemperi all’obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata da qualsivoglia responsabilità per mancato adempimento e/o per mancato recapito al Socio inottemperante di ogni comunicazione e/o beneficio pertinente al rapporto associativo.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali (Regolamento UE)
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l’aspirante Socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società ai sensi Regolamento UE 2016/679, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.
Art. 13 – Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati
È da ritenersi esclusa ogni responsabilità, anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, della Società Generale di Mutuo Soccorso tra Artisti ed Artigiani di Perugia per eventuali danni arrecati al Socio o ai suoi familiari residenti a seguito delle prestazioni erogate presso le strutture e/o da professionisti convenzionati.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del 9 Ottobre 2023 e ratificato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 13 DICEMBRE 2023